Papa Francesco l’annullamento alla Sacra Rota deve essere gratis.

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La riforma dei processi per la nullità matrimoniale promulgata da Francesco lo scorso agosto ed entrata in vigore lo scorso 8 dicembre, che snellisce le procedure e dà la facoltà a ogni vescovo di istituire un tribunale diocesano vale fin da ora anche per l’Italia. È stato infatti pubblicato oggi un rescritto del Papadatato 7 dicembre, con il quale vengono specificamente abrogate le norme precedenti, anche quelle approvate in forma specifica dai Pontefici, come nel caso del motu proprio di Pio XI nel 1938 che istituiva in Italia i tribunali regionali per le cause matrimoniali.

Come si ricorderà, lo scorso 13 ottobre il Pontificio consiglio per i testi legislativi – con una risposta a firma del presidente Francesco Coccopalmerio e del segretario Juan Ignacio Arrieta – aveva dichiarato che le disposizioni date da Pio XI «vigenti finora, sulla cui base sono stati poi adottati dall’episcopato italiano altri provvedimenti, anche di natura economica» dovevano «ritenersi in pieno vigore».

Con il documento odierno, Francesco chiarisce ogni dubbio e nel primo paragrafo del rescritto specifica che le nuove leggi di riforma del processo matrimoniale «abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad es. il Motu Proprio Qua cura, dato dal mio Antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti)». Dunque tutte le norme di snellimento, semplificazione e di maggiore potere dato ai singoli vescovi sono già in vigore senza eccezioni.

Molto più tecnico il secondo paragrafo, suddiviso in sei distinti punti. Il Papa stabilisce che nelle cause di nullità di matrimonio davanti alla Rota Romana «il dubbio sia fissato secondo l’antica formula: «An constet de matrimonii nullitate, in casu», dunque con la formula del dubbio generico, senza cioè la formulazione specifica dell’eventuale motivo di nullità da verificare. Inoltre viene stabilito che «non si dà appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze o di decreti» (cioè nei rari casi in cui la Rota interviene in merito all’ipotesi che una sentenza emessa da un tribunale diocesano sia nulla, la sua decisione è definitiva e non appellabile presso la Segnatura Apostolica).

Ancora, «dinanzi alla Rota Romana non è ammesso il ricorso per la nova causae propositio, dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione».

Viene poi concesso al decano della Rota il potere «di dispensare per grave causa dalle Norme Rotali in materia processuale». Su richiesta dei patriarchi delle Chiese orientali si rimette ai tribunali territoriali «la competenza sulle cause iurium connesse con le cause matrimoniali sottoposte al giudizio della Rota Romana in grado d’appello». Infine, Francesco stabilisce che la Rota «giudichi le cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio ex officio, salvo l’obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un’oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri».

«Le leggi che ora entrano in vigore – scrive il Papa riferendosi alla riforma – vogliono manifestare la prossimità della Chiesa alle famiglie ferite, desiderando che la moltitudine di coloro che vivono il dramma del fallimento coniugale sia raggiunta dall’opera risanatrice di Cristo, attraverso le strutture ecclesiastiche, nell’auspicio che essi si scoprano nuovi missionari della misericordia di Dio verso altri fratelli, a beneficio dell’istituto familiare».

Fonte: radiovaticana.

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