Dichiarazioni trattamento anticipato: il Consiglio di Stato da il via libera al Biotestamento

Il consiglio di Stato rende operativa la normativa sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat, o Biotestamento) suggerendo alcuni principi su come gestire il registro nazionale delle Dat.

Con la legge 219/2017 il governo aveva approvato la legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, dando il via libera alla possibilità di stipulare un biotestamento che raccogliesse le volontà del paziente sul trattamento da adottare nel caso si trovasse in condizioni critiche. La legge approvata in quella occasione, però, non conteneva alcuna specifica riguardante la creazione di un registro dati nazionale che raccogliesse tali volontà e lasciava la raccolta dei Dat agli ospedali preposti di cartelle cliniche telematiche o ai singoli comuni. Con queste disposizioni si è reso subito ovvio il problema concreto sul come reperire queste Dat nel caso in cui il paziente si fosse trovato in punto di morte lontano dal comune di residenza e per questo motivo che l’attuale ministro della Salute Giulia Grillo ha chiesto al Consiglio di Stato disposizioni a riguardo con l’intento dichiarato di rendere effettivo “Il diritto dei cittadini di poter fare al più presto le dichiarazioni di fine vita”.

Dichiarazioni anticipate di trattamento: le disposizioni del Consiglio di Stato

In risposta alla richiesta del ministro della Salute, i massimi giudici amministrativi hanno deliberato che il registro nazionale debba essere creato e debba contenere una copia delle Dat di ogni singolo paziente, nel documento infatti si legge: “Deve contenere copia delle Dat, compresa l’indicazione del fiduciario, salvo che il dichiarante non intenda indicare soltanto dove esse sono reperibili”. La possibilità di compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento è aperta a tutti i cittadini iscritti al sistema sanitario italiano, precisa il Consiglio di Stato che in seguito aggiunge due specifiche a riguardo: la prima riguarda la copertura delle Dat sulla quali stabilisce che l’interessato ha facoltà di: “Limitarle solo ad una particolare malattia, di estenderle a tutte le future malattie, di nominare il fiduciario o di non nominarlo, ecc” e la seconda sulle condizioni di validità delle stesse, precisando come vi sia la necessità che: “ci sia certezza sulla corretta formazione della volontà del dichiarante”.

Il secondo punto è molto importante perché comporta la necessità di un’approfondita e corretta informazione sulla malattia, sui sintomi e sulle cause delle scelte prese. Infine il Consiglio di Stato ha onerato il governo di fornire a tutti i cittadini iscritti al servizio sanitario nazionale i moduli da compilare per redigere le dichiarazioni anticipate di trattamento.

Luca Scapatello

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