San Paolo: “Dio dice che nessun uomo sposato può sciogliere il vincolo del suo matrimonio”

In questi tempi in cui l’istituzione del matrimonio sembra in decadenza a causa delle recenti aperture al divorzio ed alle unioni civili, il dibattito sull’indissolubilità della stessa è più che mai attuale. In un apposita rubrica di ‘Amici Domenicani’, un fedele chiede a padre Bellon come mai le traduzioni del Vangelo riguardanti il matrimonio siano fuorvianti.

Il fedele è convinto che nel Vangelo secondo Matteo ci sia riportata un’apertura da parte di Gesù al divorzio in caso di tradimento, quindi scrive: “A parte che si parla sempre dell’indissolubilità del matrimonio e si omette il caso di porneia, che evidentemente richiederebbe il ripudio, giustificato da Gesù stesso. In questo caso porneia è traducibile con fornicazione, per intendersi tradimento, atti sessuali con altro uomo o donna, che non sia il legittimo consorte. Tutto ciò viene sempre sorvolato e non ne ho mai sentito trattare da nessun sacerdote durante l’omelia. Capisco che si intenda glissare, perché altrimenti tutti i matrimoni decadrebbero all’istante, ma non mi sembra corretto alterare la Scrittura in modo così marcato”. Il fedele dubbioso conclude citando il passo a cui si riferisce: “Io invece vi dico che chiunque ripudia la propria donna (= moglie), ad eccezione del caso di fornicazione (in greco: porneia), fa sì che essa sia adultera e chi sposa una donna ripudiata, commette adulterio”.

Non avendo una conoscenza specifica dei testi e del greco antico, l’obbiezione del fedele può sembrare legittima, quindi padre Bellon si sofferma a spiegare nel dettaglio il perché il passo citato è stato male interpretato dal fedele. Il sacerdote fa presente che il contesto della citazione è quello del dibattito tra tradizionalisti, gli esponenti della scuola Shammai che consideravano lecito il divorzio in caso di tradimento e progressisti, gli esponenti della scuola Hillel che invece aprivano a più possibili cause di divorzio legittimo. Di fronte a questa platea viene chiesto a Gesù, da alcuni Farisei, quale fosse la sua opinione a riguardo. Continuando la lettura si scopre come tutti i presenti rimasero sbigottiti dalla risposta del Messia, come sarebbe possibile questo se avesse preso le parti della scuola Shammai?

Ecco allora che padre Bellon spiega in dettaglio in cosa consiste il malinteso: “L’inciso di Matteo – salvo il caso di porneia – ha fatto pensare ad alcuni che Gesù concedesse il divorzio in caso di adulterio e la possibilità per il coniuge leso di risposarsi. Ma se questo fosse stato il pensiero di Gesù, si sarebbe schierato dalla parte della scuola di Shammai, mentre chiaramente Gesù si pone al di sopra delle parti”. L’interpretazione errata si trova dunque nella traduzione del termine greco ‘Porneia’: “Certamente non si tratta di adulterio-dice padre Bellon- perché in greco l’adulterio o il tradimento coniugale vengono indicati con un termine proprio: moicheia. La traduzione della CEI del 1974 aveva tradotto: ‘eccetto in caso di concubinato’. L’attuale (del 2008) traduce: ‘in caso di unione illegittima’. L’attuale ‘in caso di unione illegittima’ rende meglio l’idea e fa capire che si tratta di un falso matrimonio. La traduzione precedente diceva ‘concubinato’ e il concubinato non è un vero matrimonio, ma un falso matrimonio. In sostanza dunque non cambia nulla. L’espressione ‘unione illegittima’ è più intelligibile di quella di concubinato”.

Dalla spiegazione di padre Bellon si comprende come il matrimonio legittimo non possa essere spezzato per nessuna ragione, nemmeno nel caso di adulterio da parte di uno dei due coniugi. La confusione a riguardo è stata quindi generata dalla postilla aggiunta dal Matteo, postilla che in Luca e Giovanni (i quali riportano entrambi quella vicenda) non è nemmeno presente, poiché il concubinato o unione sessuale tra amanti non è nemmeno da considerare quando si parla di matrimonio. Lo stesso concetto, spiega il Sacerdote, lo ritroviamo in San Paolo: “La donna sposata, infatti, per legge è legata al marito finché egli vive; ma se il marito muore, è liberata dalla legge che la lega al marito. Ella sarà dunque considerata adultera se passa a un altro uomo mentre il marito vive; ma se il marito muore ella è libera dalla legge, tanto che non è più adultera se passa a un altro uomo”.

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