La Rai si supera e nella serata di fine anno, proietta una Bestemmia in diretta Tv.

Vogliamo denunciare un fatto gravissimo accaduto la notte di Capodanno in televisione e precisamente sulla nostra cara televisione di stato è precisamente durante La trasmissione del Capodanno 2016 su Rai 1 ha causato forte imbarazzo a Viale Mazzini. Diversi i problemi palesati nella diretta: il conto alla rovescia per mezzanotte era in anticipo di un minuto rispetto all’orologio reale, inoltre tra gli sms di auguri nella parte inferiore dello schermo è comparsa una bestemmia, della quale la Rai si è scusata con una nota. Il responsabile degli sms è stato sospeso.

Finchè abbiano sbagliato il conto alla rovescia poco importa, ma mandare una bestemmia in bella evidenza vista da milioni di italiani francamente ci sembra assurdo, anche perchè lo ricordiamo il canone Rai lo pagano milioni di cristiani che meritano rispetto, quel rispetto che viene offerto a tutti anche troppo secondo noi, visto che stiamo rinunciando a molti dei simboli a noi più cari per non offendere minoranze sparute di altre religioni. Il fatto grave non riguarda tanto l’imbecille di turno che ha scritto il messaggio in quanto lo sappiamo la mamma degli imbecilli è sempre incinta, ma chi ha permesso che una tale offesa andasse in onda e non venisse censurata. Noi non pensiamo che la cosa sia casuale e lo dichiariamo con forza, non è una svista ma faccia parte di un progetto ben preciso che la RAI porta avanti da diverso tempo. Basta vedere gli ospiti  stranieri e non solo che  vengono ad esibirsi a Sanremo a spese dei contribuenti italiani. Il tenore di tante trasmissioni condotte in maniera dissacramte ad arte dove si esibiscono comici famosi e pagati profumatamente che attaccano la chiesa e il papa. Notare bene il responsabile degli sms è stato sospeso non cacciato questo credo ci faccia capire tutto. Certo in quanto a cristianofobia l’anno nuovo non comincia bene, se il buongiorno si vede dal mattino non siamo messi certo bene.

La bestemmia è comunque un reato fortemente lesivo nei confronti di chi crede ed è ancora riconosciuto come un reato punibile anche se non più penalmente ma civilmente si.
Vi mostriamo nello specifico l’attuale legislazione italiana cosa dice in merito:

Attualmente l’art. 724 del Codice Penale prevede, per chiunque pronunci bestemmia, la sanzione amministrativa nella misura massima di euro 309. Il precetto ha subito un intervento erosivo della Consulta che, con una pronuncia del 1995, ha espunto il riferimento al credo cattolico come “religione dello Stato”, sulla scorta della modifica dei Patti bilaterali tra Repubblica Italiana e Chiesa Cattolica noti come “Lateranensi”. Quanto al soggetto attivo, l’illecito può essere commesso da chiunque (si trattava in passato di un “reato proprio”) ed, in riferimento al bene giuridico oggetto di tutela, può pacificamente ritenersi che esso si identifichi col sentimento religioso e con la libertà di professione del credo. La norma richiede, ai fini della configurabilità dell’illecito, che la condotta sia tenuta “pubblicamente” e quindi in luoghi accessibili ad altri soggetti. Molto discussa è la possibilità di ritenere la sanzione applicabile nel caso in cui la bestemmia si concretizzi per il tramite di mezzi telematici di comunicazione. La giurisprudenza consolidata considera i “social network” luoghi pubblici. Il tema è tornato agli onori della cronaca a seguito di un generalizzato malcontento dei credenti per il proliferare di siti web e pagine sui social network caratterizzate da contenuti oltraggiosi per il cattolicesimo e, più in generale, per l’altrui sentimento religioso. Nello specifico caso delle pagine sui social network, si era spesso profilato il più grave reato di “Istigazione a disobbedire alle leggi”, condotta penalmente sanzionata all’art. 415 del Codice Penale con la reclusione da sei mesi a cinque anni. In alcuni siti e pagine web si è manifestata la preoccupante tendenza degli utenti alla realizzazione e condivisione di testi, immagini ed altri file multimediali a contenuto spregiativo nei confronti del sentimento religioso. Assunto che la bestemmia costituisce illecito amministrativo, la condotta del soggetto che, personalmente o telematicamente, istighi o induca altri all’atto di bestemmiare rientra infatti nel perimetro della fattispecie citata del 415 C.P..

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