La proposta di legge proposta dalla Lega è composta da questi 5 articoli:Â
ART. 1. (PrincĂŹpi).
1. Il Crocifisso, emblema di valore universale della civiltĂ e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dellâItalia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa.
ART. 2. (FinalitĂ ).
1. Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione, la presente legge disciplina lâesposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione secondo le modalitĂ degli articoli 3 e 4, al fine di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente richiamo del Paese al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltĂ e nella tradizione cristiana.
ART. 3. (Esposizione del Crocifisso).
1. Nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado e delle universitĂ e accademie del sistema pubblico integrato dâistruzione, negli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e negli uffici degli enti locali territoriali, nelle aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunitĂ montane, nei seggi elettorali, negli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, nelle stazioni e nelle autostazioni, nei porti e negli aeroporti, nelle sedi diplomatiche e consolari italiane e negli uffici pubblici italiani allâestero, è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile lâimmagine del Crocifisso.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rispettive amministrazioni sono tenute a emanare la disciplina di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
3. Gli organi costituzionali adottano le disposizioni necessarie per lâattuazione dei princĂŹpi della presente legge nellâambito della rispettiva autonomia.
ART. 4. (Sanzioni).
ART. 5. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
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