Cassazione: tre anni di mantenimento per i figli che cambiano sesso

Cassazione: tre anni di mantenimento per i figli che cambiano sesso
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Con una sentenza datata 12 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha sancito l’obbligatorietà del versamento di un assegno di mantenimento per un periodo di tre anni circa per quei ragazzi che, superata anche l’età obbligatoria per il versamento dell’assegno di mantenimento da parte del genitore, abbiano affrontato un’operazione per il cambiamento di sesso. Il pagamento oltre i termini stabiliti dalla legge vigente è dovuto, stando alla sentenza, alle: “difficoltà psicologiche, esistenziali e sanitarie connesse al percorso intrapreso”.

Per i giudici esistono dunque delle difficoltà oggettive per questi soggetti, i quali devono prima prendere coscienza con la loro nuova sessualità e poi rimettersi in gioco all’interno della società per cercare un posto di lavoro. Il processo dal quale è scaturita la sentenza è legato alla causa intentata nei confronti del padre da una figlia che nel 2013 aveva deciso di cambiare sesso. La decisione dei giudici della Cassazione stabilisce anche che tre anni sono sufficienti per ritrovare una stabilità psicologica e trovare un posto di lavoro, a meno che non ci siano prove che dimostrino il contrario (in riferimento a casi in cui gli accertamenti psicologici sanciscono difficoltà oggettive). Con la sentenza, dunque, la Cassazione ha di fatto confermato la precedente sentenza della Corte d’Appello di Roma dell’agosto del 2016, in cui veniva stabilito che il genitore non era più obbligato a versare l’assegno di mantenimento al figlio.

Tale decisione è stata motivata con dovizia di particolari dalla Corte di Cassazione, sebbene i giudici ammettano: “Una situazione di vulnerabilità e di difficoltà psicologica e relazionale legata al difficile processo di adeguamento della propria identità di genere con evidenti conseguenze sull’inserimento sociale e nel mondo del lavoro e quindi nella acquisizione di una posizione di indipendenza economica”, ritengono anche che: “La considerevole distanza temporale dalla conclusione di questo processo sottrae, in difetto di prove contrarie, il richiedente alla pregressa situazione di difficoltà”.

Luca Scapatello

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